Criteri di deroga al limine minimo di frequenza

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE MINIMO DI FREQUENZA
PREVISTO DALL’ART. 11 C. 1 DEL D.Lgs. 59/04
(Collegio dei docenti del 12/05/2015)

– Visto quanto prescritto dell’art. 11 c.1 del D.Lgs.59/04 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione” sul limite minimo di frequenza per procedere alla valutazione finale di ciascun studente (Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite)
– Tenuto conto che la competenza a stabilire deroghe a tale limite è del collegio docenti ,come da art.2 c.10 del DPR 122/09 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” (Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall’articolo 11, comma 1, del D. Lgs.n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1,sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate)

Il collegio dei Docenti
DELIBERA

che le motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza per la validità dell’anno scolastico sono cosi determinate:
1. assenze per motivi di salute documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base o da Asl e/o presidi ospedalieri;
2. per gli alunni disabili: assenze dovute a terapie ricorrenti e/o cure programmate;
3. assenze per gravi motivi di famiglia debitamente documentati, anche mediante autocertificazione da parte dei genitori;
4. assenze dovute a partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche, debitamente documentata, organizzate da società o federazioni riconosciute dal CONI a livello provinciale, regionale e nazionale.