Amministrazione Trasparente: Provvedimenti organi indirizzo-politico

Dlgs 33/2013 – Articolo 23 – Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione; (lettera soppressa dal D.Lvo n. 97 del 25/05/2016)
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9bis;
c) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; (lettera soppressa dal D.Lvo n. 97 del 25/05/2016)
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l’oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto.

Secondo quanto stabilito dalla Delibera ANAC 144 del 7 ottobre 2014 le istituzioni scolastiche non hanno organi di indirizzo politico-amministrativo. Il Consiglio di Istituto è invece un organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici ed organizzativi generali. In questa sezione si rende comunque trasparente l’attività di tale organo, seppure non di indirizzo politico, pubblicando informazioni sulle delibere da esso emanate.

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